Vi preghiamo di leggere attentamente le nostre Condizioni generali

Condizioni contrattuali del settore alberghiero austriaco (ÖHVB)

1 In generale

Le Condizioni contrattuali (generali) del settore alberghiero austriaco rappresentano il contenuto in base al quale vengono stipulati in genere i contratti di soggiorno tra gli albergatori austriaci e i loro ospiti.

Le Condizioni contrattuali del settore alberghiero austriaco non escludono eventuali accordi particolari.

2 Parti contraenti

(1) In caso di dubbi, la parte contraente dell’albergatore è l’ordinante, anche nel caso in cui questi abbia effettuato o contribuito ad effettuare l’ordine per conto di altri nominativi indicati.

(2) Le persone che fruiscono del soggiorno sono ritenuti ospiti ai sensi delle condizioni contrattuali.

3 Stipula del contratto, acconto

(1) Il contratto di soggiorno si conclude di regola con l’accettazione da parte dell’albergatore della prenotazione eseguita dall’ospite in forma scritta od orale.

(2) È possibile pattuire che il cliente versi un acconto.

(3) L’albergatore può esigere anche il pagamento anticipato dell’intero compenso pattuito.

4 Inizio e fine del soggiorno

(1) All’ospite spetta il diritto di prendere possesso dei locali affittati a partire dalle ore 14 del giorno concordato.

(2) Nel caso in cui il cliente non sia comparso entro le ore 18 del giorno di arrivo pattuito, l’albergatore ha facoltà di recedere dal contratto, sempre che non sia stato concordato un orario di arrivo successivo.

(3) Se l’ospite ha già versato un acconto, la camera si intenderà riservata fino, e al più tardi, alle ore 12 del giorno successivo.

(4) Se una camera viene occupata per la prima volta prima delle ore 6 del mattino, la notte precedente è considerata il primo pernottamento.

(5) I locali affittati dovranno essere liberati il giorno della partenza entro le ore 12.

5 Recesso dal contratto di soggiorno

(1) Al più tardi entro un mese dal giorno d’arrivo pattuito con l’ospite, il contratto di soggiorno può essere risolto da entrambe le parti tramite dichiarazione unilaterale, senza penale di cancellazione.

(2) Nel caso in cui l’ospite non sia comparso entro le ore 18 del giorno di arrivo pattuito, l’albergatore ha facoltà di recedere dal contratto, sempre che non sia stato concordato un orario di arrivo successivo.

(3) Se l’ospite ha versato un acconto, la camera si intenderà riservata fino, e al più tardi, alle ore 12 del giorno successivo.

Fino a 1 mese prima del giorno di arrivo non si applicano penali di cancellazione,
fino a 2 settimane prima del giorno di arrivo si applica una penale del 40%,
fino a 3 giorni prima del giorno di arrivo si applica una penale del 70%,
successivamente il 90% dell’intero prezzo del soggiorno.

(4) Spetta all’albergatore preoccuparsi di dare in affitto ad altri i locali non fruiti a seconda delle circostanze del caso (§ 1107 ABGB).

6 Offerta di un alloggio sostitutivo

(1) L’albergatore può fornire all’ospite un alloggio sostitutivo adeguato, ove accettabile, soprattutto se la differenza tra i due alloggi è minima e materialmente giustificata.

(2) Per differenza materialmente giustificata si intende ad esempio il caso in cui il locale sia divenuto inutilizzabile, eventuali ospiti già soggiornanti prolunghino la loro permanenza o altre misure aziendali richiedano tale opzione.

(3) Eventuali costi aggiuntivi per l’alloggio sostitutivo saranno a carico dell’albergatore.

7 Diritti dell’ospite

(1) Con la stipula di un contratto di alloggio, l’ospite ha il diritto di utilizzare normalmente i locali affittati e gli allestimenti della struttura alberghiera, generalmente accessibili e fruibili dagli ospiti senza particolari condizioni.

(2) All’ospite spetta il diritto di prendere possesso dei locali affittati a partire dalle ore 14 del giorno concordato.

(3) Ove sia stata convenuta una pensione completa o una mezzapensione, l’ospite ha diritto di richiedere per i pasti non consumati un vitto sostitutivo adeguato (pranzo al sacco) o un buono, ove lo comunichi per tempo, ovvero entro le ore 18 del giorno precedente.

(4) Altrimenti, se l’albergatore è disponibile a fornire un servizio, l’ospite non gode di alcun diritto di rimborso, qualora egli non fruisca dei pasti concordati ai consueti orari del giorno e nei locali a ciò dedicati.

8 Obblighi dell’ospite

(1) Al termine del contratto di alloggio è dovuto il compenso concordato. L’albergatore accetta il pagamento in valuta estera ove opportuno al singolo cambio del giorno. L’albergatore non è obbligato ad accettare mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, come assegni, carte di credito, buoni, voucher ecc. Tutte le spese necessarie legate all’accettazione di tali valori, ad es. per telegrammi, richieste di informazioni ecc. sono a carico dell’ospite.

(2) Ove nella struttura siano disponibili cibi e bevande, ma questi vengano portati e consumati dagli ospiti in ambienti pubblici, l’albergatore può addebitare un congruo costo di servizio (es. per la fornitura di bicchieri per le bevande).

(3) Prima della messa in funzione di apparecchi elettrici portati dall’ospite e non appartenenti al consueto occorrente da viaggio, è necessario richiedere l’autorizzazione dell’albergatore.

(4) Per i danni causati dall’ospite trovano applicazione le disposizioni delle norme sul risarcimento danni. Pertanto, l’ospite risponde di qualsivoglia danno e svantaggio subito dall’albergatore o da terzi per causa sua o di suoi accompagnatori o di altri soggetti di cui egli sia responsabile, anche nel caso in cui il soggetto leso abbia diritto di rivalersi direttamente nei confronti dell’albergatore per il risarcimento del danno.

9 Diritti dell’albergatore

(1) Ove l’ospite si rifiuti di pagare il compenso dovuto o sia in ritardo con il pagamento, il titolare della struttura alberghiera ha il diritto di trattenere i beni affidati dall’ospite a garanzia del proprio credito derivante dal vitto e alloggio nonché delle proprie spese sostenute per l’ospite. (§ 970 c ABGB Diritto di ritenzione ai sensi di legge.)

(2) A garanzia del compenso pattuito l’albergatore gode del diritto di pegno sugli oggetti affidati dall’ospite. (§ 1101 ABGB Diritto di pegno dell’albergatore ai sensi di legge.)

(3) Ove sia richiesto il servizio in camera dell’ospite o in orari inconsueti del giorno, l’albergatore ha facoltà di pretendere una maggiorazione, la quale deve essere comunque indicata sul tariffario esposto in camera. Per motivi organizzativi egli può anche rifiutarsi di rendere tali servizi.

10 Obblighi dell’albergatore

(1) L’albergatore è tenuto a rendere i servizi concordati in linea con gli standard.

(2) Di seguito si indicano i servizi particolari dell’albergatore non inclusi nel compenso di alloggio e soggetti all’obbligo di esposizione:

  1. a) servizi particolari dell’alloggio che possono essere addebitati separatamente: messa a disposizione di sale, sauna e piscina coperta, piscina scoperta, solarium, bagno sul piano, parcheggio in garage ecc.
  2. b) per la fornitura di letti aggiuntivi e per bambini è calcolato un prezzo ridotto.

(3) I prezzi esposti devono essere al lordo.

11 Responsabilità per danni a capo dell’albergatore

(1) L’albergatore risponde di danni subiti dall’ospite ove il danno si sia verificato all’interno della struttura e la causa sia imputabile a lui o a un suo collaboratore.

(2) Responsabilità per gli oggetti affidati. L’albergatore risponde inoltre quale custode dei beni affidati dagli ospiti accolti nella propria struttura fino a un importo massimo di 1.100 €, sempre che egli non dimostri che il danno non sia stato causato da lui, da uno dei suoi collaboratori o da terzi che abbiano avuto accesso alla struttura.

In tali circostanze l’albergatore risponde di beni preziosi, denaro e valori fino a un importo massimo di 600 €, sempre che egli non abbia tenuto in custodia tali beni in quanto a conoscenza del loro valore, o il danno non sia stato causato da lui o da un suo collaboratore e pertanto sia tenuto a risponderne illimitatamente. Il rifiuto di responsabilità mediante debita comunicazione affissa è privo di effetti ai sensi di legge.

L’albergatore può rifiutarsi di custodire beni preziosi, denaro e valori, ove si tratti di oggetti di gran lunga più preziosi di quelli abitualmente dati in custodia dagli ospiti della struttura interessata. Si ritengono privi di efficacia eventuali accordi che riducano la responsabilità ad un grado inferiore di quello specificato nei paragrafi che precedono. Per beni affidati si intendono i beni presi in consegna da una persona al servizio della struttura alberghiera oppure portati in un luogo apposito indicato da tale persona. (In particolare §§ 970 e segg. ABGB.)

12 Animali

(1) È consentito portare animali nella struttura alberghiera soltanto previa autorizzazione ed eventualmente a fronte di una maggiorazione. È vietato l’accesso agli animali nella hall e nei locali di intrattenimento e ristorazione.

(2) L’ospite risponde dei danni causati dai propri animali in base alle disposizioni di legge vigenti per i possessori di animali (§ 1320 ABGB).

13 Estensione del soggiorno

L’estensione del soggiorno da parte dell’ospite necessita dell’approvazione dell’albergatore.

14 Termine del soggiorno

(1) Ove il contratto di alloggio sia stato concordato a tempo determinato, il contratto si riterrà terminato alla scadenza. Ove l’ospite anticipi la partenza, l’albergatore ha diritto di pretendere l’intero compenso concordato.

Spetta tuttavia all’albergatore preoccuparsi di dare in affitto ad altri i locali non fruiti a seconda delle circostanze del caso. Per il resto trova opportuna applicazione la disposizione di cui al § 5 (5) (percentuali di detrazione).

(2) Alla morte di un ospite termina il contratto con l’albergatore.

(3) Ove il contratto di alloggio sia stato concordato a tempo indeterminato, le parti contraenti possono risolvere il contratto in qualsiasi momento mediante preavviso di tre giorni. La disdetta deve pervenire alla parte contraente prima delle ore 10, altrimenti il primo giorno del preavviso non corrisponderà a tale giorno bensì appena al giorno successivo.

(4) Se l’ospite non libera la camera entro le ore 12, l’albergatore ha facoltà di addebitare il prezzo della camera per un ulteriore giorno.

(5) L’albergatore ha facoltà di risolvere il contratto d’alloggio con effetto immediato se l’ospite

  1. a) usa i locali in maniera notevolmente dannosa o compromette la convivenza con gli altri ospiti a causa del suo comportamento irrispettoso, offensivo o altrimenti del tutto inappropriato o si rende colpevole di un’azione punibile con una sanzione contro dei beni, la morale o la sicurezza fisica dell’albergatore e del suo personale o di persone soggiornanti all’interno della struttura;
  2. b) è colpito da una malattia contagiosa o che si protrae oltre la durata del soggiorno oppure necessita di cure;
  3. c) non paga la fattura presentatagli dietro solletico, entro un termine accettabile indicato.

(6) Il contratto sarà risolto qualora l’adempimento del contratto risultasse impossibile a causa di un evento ritenuto di forza maggiore.

L’albergatore è tenuto tuttavia a restituire in percentuale il compenso già percepito affinché non tragga guadagno da tale evento. (§ 1447 ABGB.)

15 Malattia o decesso dell’ospite nella struttura alberghiera

(1) Se un ospite si ammala durante il soggiorno nella struttura alberghiera, l’albergatore è obbligato a richiedere assistenza medica ove necessaria e l’ospite non sia in grado di farlo personalmente.

Nei confronti dell’ospite ovvero dei suoi successori in caso di morte, l’albergatore ha diritto al rimborso spese di quanto segue:

  1. a) eventuale rimborso di spese mediche non ancora saldate dall’ospite;
  2. b) spese per la necessaria sanificazione del locale, ove richiesta dall’ufficiale sanitario;
  3. c) eventuale rimborso di asciugamani, biancheria e allestimento del letto, divenuti inutilizzabili, con consegna di tali oggetti ai successori, oppure altrimenti delle spese di sanificazione o pulizia profonda di tutti gli oggetti interessati;
  4. d) spese di ripristino di pareti, complementi d’arredo, tappeti ecc., ove siano stati imbrattati o danneggiati nell’ambito della malattia o del decesso;
  5. e) rimborso del costo della camera divenuta temporaneamente inutilizzabile a causa della malattia o del decesso (almeno tre giorni, al massimo sette).

16 Luogo d’adempimento e foro competente

(1) Per luogo d’adempimento si intende il luogo in cui ha sede la struttura alberghiera.

(2) Per qualsivoglia controversia derivante dal contratto di alloggio si conviene di eleggere a foro competente in materia il tribunale in cui ha sede la struttura alberghiera, eccetto nel caso in cui

  1. a) l’ospite, in qualità di consumatore, abbia un luogo di attività o residenza sul territorio nazionale; in tal caso si elegge a foro competente il luogo che l’ospite ha indicato al momento dell’arrivo;
  2. b) l’ospite, in qualità di consumatore, abbia soltanto un luogo di attività sul territorio nazionale; in tal caso tale luogo sarà eletto a foro competente.

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Le penali di cancellazione di cui al § 5 punti 1, 2 e 5 sono iscritte quali valori raccomandati non vincolanti dell’associazione nel registro del cartello al numero 1 Kt 617/97-5 ai sensi del combinato disposto tra il § 31 e il § 32 Kartellgesetz (= legge antitrust austriaca).